Fotovoltaico: il meccanismo dello scambio sul posto

31, Ago 2018 | NEWS DAL MONDO SUNCITY

Tempo di lettura:

Pietro Pitingolo
Responsabile Sales e Marketing
SunCity S.r.l.

Lo Scambio sul Posto (SSP) definisce la regolamentazione del meccanismo di compensazione tra l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e immessa in rete in quanto non immediatamente autoconsumata dal Cliente, con l’energia prelevata e consumata dallo stesso utente in un momento differente da quello in cui avviene la produzione di energia da parte dell’impianto.

L’impianto fotovoltaico funziona in modo tale che l’energia prodotta è immediatamente disponibile per il consumo da parte dell’utente. Qualora in un determinato momento non vi sia una richiesta di energia da parte di quest’ultimo o la richiesta sia comunque molto bassa, l’energia in più viene distribuita nella rete. Cosa succede però quando si ha bisogno di energia in condizioni particolari, come in piena notte, e si è costretti a prelevarla dalla rete? In quel caso l’utente acquista energia dal gestore e sarà pertanto obbligato a pagare il relativo consumo.

Mediante il sistema di scambio sul posto questo consumo viene pertanto compensato dall’energia precedentemente immessa nella rete.

Chi eroga questo servizio?

Il servizio di Scambio sul Posto è erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), la società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze che si occupa dell’incentivazione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Il servizio viene erogato attraverso un contratto, denominato Convenzione di Scambio sul Posto, che decorre dalla data di connessione dell’impianto alla rete elettrica nazionale.

Chi può accedere a questo servizio?

A partire dal 1° Gennaio 2015 il contratto di Scambio sul Posto è applicabile a:

  • Impianti fotovoltaici fino a 500 kW
  • Impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kW

La CONDIZIONE NECESSARIA per applicare il meccanismo dello Scambio sul Posto è che l’intestatario della Convenzione con il GSE deve essere lo stesso titolare del contratto di acquisto dell’energia elettrica. Lo Scambio sul Posto non è considerato un incentivo, pertanto risulta cumulabile con le Detrazioni Fiscali, ragion per cui negli impianti domestici è compatibile con gli incentivi per le ristrutturazioni (detrazioni fiscali del 50% in 10 anni), a differenza degli impianti industriali che risultano compatibili con il meccanismo del Super Ammortamento.

Come funziona?

Il meccanismo di Scambio sul Posto è distinto dalla fornitura di energia elettrica, pertando le fatture relative alla fornitura di energia sono regolarmente ricevute in relazione all’energia prelevata dalla rete che, grazie a un corretto dimensionamento dell’impianto (leggi il nostro articolo sul corretto dimensionamento di un impianto fotovoltaico), sarà solo una frazione del consumo iniziale del Cliente. Il contributo erogato dal GSE è un rimborso economico periodicamente erogato sul conto corrente indicato nella Convenzione per lo Scambio sul Posto e viene calcolato periodicamente dal GSE sulla base di diversi parametri che variano nel tempo.

Tali parametri variano da caso a caso in relazione ai prezzi dell’energia sul mercato elettrico e in funzione delle quantità effettive di energia immessa e prelevata nella rete. La quota di energia prodotta da un impianto e autoconsumata non passa dal contatore bidirezionale del Distributore Locale, ma direttamente dal contatore di produzione. In questo modo la rete elettrica non viene utilizzata evitando, oltre al prelievo di energia, l’addebito delle spese accessorie quali il trasporto, il dispacciamento e le accise. La quota di energia prodotta da un impianto e non immediatamente autoconsumata viene immessa in rete e valorizzata dal GSE con un meccanismo di compensazione economica che tiene conto del valore dell’energia immessa in rete e del valore di quella prelevata dalla rete per i propri consumi. Quando l’impianto non produce, l’energia necessaria al Cliente viene prelevata dalla rete elettrica e pagata al proprio fornitore elettrico secondo le tariffe previste dal contratto in vigore.

Come si calcola in Contributo per lo Scambio sul Posto?

Le grandezze necessarie al calcolo del contributo per lo Scambio sul Posto sono l’energia immessa in rete (quella non autoconsumata) e l’energia prelevata dalla rete (quando l’impianto non produce o la produzione non è sufficiente a coprire i consumi). Il contributo è un rimborso che comprende oltre alla “vendita” dell’energia, la restituzione di parte dei Servizi di Rete quali spese di distribuzione, dispacciamento, misura, ed alcuni oneri generali di sistema. A tali valori si aggiunge eventualmente un pagamento delle eccedenze valorizzate al prezzo medio dell’anno precedente, qualora il totale dell’energia immessa fosse superiore all’ammontare dell’energia prelevata a fine anno e come conguaglio.

La formula di calcolo del Contributo per gli impianti connessi alla rete in Bassa e Media Tensione è:

 

CCs = min[Oe ; Cei] + CUsf *Es

 

Dove:

  • Oe= Onere energia, cioè il prezzo dell’energia elettrica prelevata dalla rete e pagato dall’utente, convenzionalmente calcolato come valore del Prezzo Unico Nazionale (PUN) per i kWh prelevati dalla Rete dall’Utente.
  • Cei= Controvalore dell’energia immessa, cioè il valore economico dell’energia immessa in rete, convenzionalmente calcolato come valore del Prezzo Medio Zonale (PMZ) per i kWh immessi in Rete dall’Utente.
  • EsEnergia Scambiata, cioè il valore minimo tra kWh immessi e kWh prelevati dall’Utente.
  • CUsf= Corrispettivo Unitario di Scambio Forfettario, cioè il valore espresso in centesimi di euro calcolato forfettariamente dal GSE in base a vari parametri e contenente le tariffe di: trasmissione, distribuzione, dispacciamento ed una parte degli oneri addebitati nelle bollette (componenti A, UC, UC3 e UC6).

Il corrispettivo per le eccedenze immesse è aggiuntivo rispetto al Contributo per gli impianti connessi alla rete e viene riconosciuto se il Controvalore dell’energia immessa risulta maggiore dell’Onere energia.

Un esempio

Ipotizziamo un impianto fotovoltaico da 50 kW connesso in BT alla rete elettrica e collegato ad un’utenza che ha un consumo annuo di 112.000 kW. L’impianto è situato al Centro Italia e assumiamo una producibilità media di 1.250 kWh/kWp che comporta una produzione annua di 62.500 kWh.

Ipotizziamo un autoconsumo del 70% per cui avremo:

  • Energia prodotta annualmente dall’impianto: 62.500 kWh
  • Energia autoconsumata dall’utente: 43.750 kWh
  • Energia immessa in rete: 18.750 kWh
  • Energia prelevata dalla rete: 68.250 kWh

Ipotizziamo un valore del Prezzo Unico Nazionale dell’energia pari a 0,055 €/kWh, e un Prezzo Medio Zonale pari a 0,052 €/kWh:

  • Il Valore dell’Onere Energia (Oe) sarà pari a: 62.850 x 0,055€/kWh =3.574 Euro
  • Il Valore del Controvalore dell’Energia Immessa (Cei) sarà pari a: 18.750 x 0,052 =975 Euro

Ipotizziamo un valore del corrispettivo unitario forfettario (distribuzione, dispacciamento, trasporto, misura e alcuni oneri di sistema) pari a 0,089 €/kWh, l’energia scambiata risulterà il minimo tra l’energia prelevata (68.250 kWh) e l’energia immessa (18.750 kWh) ed è pari a 18.750 kWh.

A questo punto abbiamo tutti i valori per il Calcolo del Contributo in Conto Scambio CCs:

CCs = min [Euro 3.574; Euro 975] + 0,089 x 18.750 =975 Euro + 1.669 Euro = 2.644 Euro

Il contributo in Conto Scambio NON viene tassato come “reddito aggiuntivo” essendo assimilato più ad un “contributo di rimborso” sulle bollette pagate, per tale motivo non è soggetto nè ad IVA, nè da IRPEF.

Per quanto riguarda le eccedenze, prendendo in esame l’esempio appena fatto, l’energia immessa in rete (18.750 kWh) è minore di quella prelevata (68.250 kWh) per cui non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi per la valorizzazione delle eccedenze.

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